Il marchio CE è obbligatorio per i prodotti per i quali esistono specifiche a livello dell’UE e che richiedono l’apposizione del marchio CE.
Alcuni prodotti sono soggetti contemporaneamente a diversi requisiti UE. Prima di apporre il marchio CE, occorre accertarsi che il prodotto soddisfi tutti i requisiti pertinenti. È vietato apporre il marchio CE sui prodotti per i quali non esistono specifiche a livello dell’UE o che non ne richiedono l’apposizione.
Come ottenere il marchio CE?
La responsabilità di dichiarare la conformità con tutti i requisiti ricade esclusivamente sul produttore. Non occorre una licenza per apporre il marchio CE sul prodotto, ma prima di farlo bisogna:
- garantire la conformità con tutti i requisiti pertinenti a livello dell’UE
- stabilire se la valutazione del prodotto può essere effettuata in proprio o se occorre coinvolgere un organismo notificato
- redigere un fascicolo tecnico che provi la conformità: informarsi sulla documentazione tecnica
- redigere e firmare una dichiarazione UE di conformità.
Manteck Srl può collaborare con voi:
- Nella valutazione delle Direttive pertinenti alle quali è soggetto il vostro prodotto
- Nella valutazione delle Norme di riferimento pertinenti
- Nella realizzazione delle prove di “tipo” sul vostro prototipo, per quanto riguardano i rischi elettrici, di compatibilità elettromagnetica, di rumore e di vibrazione.
- Nella scrittura del Fascicolo Tecnico, sul quale confluiranno tutti i risultati dell’analisi dei rischi
- Nel calcolo del Performance Level secondo la EN13849 oppure del SIL secondo la EN62061
Le Direttive sulle quali Manteck Srl è costantemente aggiornata e opera sui più svariati settori produttivi sono:
DIRETTIVA 2014/35/UE
(D.lgs. n. 86 del 19 maggio 2016)
Materiale elettrico
La direttiva 2014/35/UE, relativa al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro certi limiti di tensione, è recepita con il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 86. Tale decreto fissa i requisiti essenziali di sicurezza che deve avere il materiale elettrico per poter essere messo a disposizione sul mercato UE, così da offrire un elevato grado di protezione della salute, delle persone e degli animali domestici.
Il materiale elettrico che rientra nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 86/2016 deve avere generalmente una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 Volt in corrente alternata e fra 75 e 1.500 Volt in corrente continua. La procedura di valutazione di conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi previsti dal D.Lgs 86/2016 è il Modulo A – Controllo interno della produzione, come definito nella decisione 768/2008.
Non vi sono differenze tra la direttiva e il recepimento italiano.
DIRETTIVA 2014/30/UE
(D.lgs. n. 80 del 18 maggio 2016)
Compatibilità elettromagnetica
La direttiva 2014/30/UE, relativa alla compatibilità elettromagnetica, è recepita con il decreto legislativo 18 maggio 2016, n. 80. Tale decreto modifica il precedente decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194 di attuazione della direttiva 2004/108/CE.
Il D.lgs 80/2016 riguarda le apparecchiature elettriche ed elettroniche che possono creare perturbazioni elettromagnetiche o il funzionamento delle quali può essere influenzato da perturbazioni generate da altre sorgenti di disturbo.
Si presumono conformi alla direttiva gli apparecchi il cui livello di emissione non raggiunga un’intensità di livello di emissione tale da impedire il normale funzionamento delle apparecchiature radio e di telecomunicazione e che presentino un livello di immunità nelle condizioni d’uso cui sono destinate, tale da preservare il normale funzionamento dal deterioramento
La conformità di un apparecchio ai requisiti essenziali previsti dal D.Lgs 80/2016 è dimostrata mediante una delle seguenti procedure di valutazione della conformità:
- Modulo A – Controllo interno della produzione
- Modulo B – Esame UE del Tipo
Non vi sono differenze tra la direttiva e il recepimento italiano.
DIRETTIVA 2014/68/UE
(D.lgs. n. 26 del 15 febbraio 2016)
Attrezzature a pressione
La direttiva 2014/68/UE, relativa alle attrezzature a pressione, è recepita con il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26. Tale decreto modifica il precedente decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 di attuazione della direttiva 97/23/CE.
Le disposizioni del decreto si applicano alla progettazione, alla fabbricazione e alla valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar.
Le attrezzature a pressione sono classificate in categorie secondo criteri di pericolo crescente e a seconda del fluido contenuto (gas comburenti, liquidi infiammabili, generazione di vapore o acqua surriscaldata a temperature superiori a 110 gradi centigradi ecc).
Le procedure di valutazione della conformità da applicare variano a seconda della categoria a cui appartiene l’attrezzatura a pressione (dal Modulo A fino al Modulo H).
DIRETTIVA 2006/42/CE
(D.lgs. n. 17 del 27 gennaio 2010)
Macchine
La Direttiva 2006/42/CE, comunemente nota come Direttiva Macchine, recepita in Italia con il d.lgs. 17/2010, si applica ai seguenti prodotti:
- macchine propriamente dette,
- attrezzature intercambiabili,
- componenti di sicurezza,
- accessori di sollevamento,
- catene funi e cinghie,
- dispositivi amovibili di trasmissione meccanica e quasi-macchine.
La definizione di macchina propriamente detta è molto ampia ma si può riassumere elencandone i tre requisiti fondamentali:
- è un insieme di elementi collegati tra loro di cui almeno uno mobile;
- gli elementi sono solidamente collegati tra loro per un’applicazione ben determinata;
- gli elementi sono azionati da una forza diversa da quella umana o animale diretta.
In assenza del requisito n.2 l’insieme si configura come una quasi-macchina. Gli apparecchi di sollevamento di pesi sono macchine anche in assenza del requisito n.3. In merito al campo di applicazione non ci sono differenze tra il d.lgs. 17/2010 e la Direttiva.
Direttiva 2014/34/UE
(D.lgs. n. 85 del 19 maggio 2016)
Apparecchi e sistemi di protezione in atmosfera potenzialmente esplosiva
La Direttiva 2014/34/UE, entrata in vigore il 20 Aprile 2016, ha lo scopo di fornire i requisiti che devono rispettare gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Rispetto alla precedente Direttiva 94/9/CE, viene chiarificato meglio il “processo” da seguire (New Legislative Framework del 2008) che porta alla verifica della conformità dell’apparecchiatura alla Direttiva.
In base alla tipologia di apparecchiatura (elettrica o non) e alla Zona ATEX all’interno della quale dovrà essere installata, c’è la necessità o meno di un organismo notificato per la marcatura della stessa. Il principio applicato è il seguente: